Un decreto legislativo con cui l’Italia ha adottato la direttiva UE 2018/2001 sull’incentivazione dell’uso delle energie rinnovabili (REDII) ha ampliato significativamente il campo di applicazione tecnica per le comunità energetiche. Fino ad ora, le comunità energetiche per l’auto-approvvigionamento di elettricità da fonti rinnovabili erano molto limitate sia in termini di portata che di rendimento dei propri impianti di produzione. Il nuovo decreto ha esteso la possibilità di unirsi dalle connessioni di una cosiddetta cabina secondaria alla clientela fornita da una cabina primaria. Questo permette a più persone di partecipare a una comunità energetica. L’elettricità deve essere trasportata dalle linee sovraregionali ad alta tensione alla rete di distribuzione locale a media o bassa tensione. Le cabine primarie sono il collegamento tra l’alta e la media tensione (tra 1 kV e 35 kV). Le cabine secondarie collegano la media e la bassa tensione (tensione nominale fino a 1 kV). Allo stesso tempo, il limite di potenza per gli impianti che forniscono comunità energetiche è stato aumentato da 200 kW a un MW.
Anche il numero di categorie di consumatori che possono unirsi ad una comunità energetica è stato ampliato: Oltre alle famiglie, alle autorità locali e alle piccole e medie imprese, anche le comunità religiose, l’intero settore dei servizi e gli istituti di ricerca possono ora partecipare alle comunità energetiche. Una comunità energetica può essere formata con un nuovo impianto costruito dopo il 15 dicembre 2021 o con un impianto esistente. In questo caso, però, la comunità energetica non può utilizzare più del 30 per cento della rispettiva produzione totale. Il nuovo decreto legislativo stabilisce anche che una comunità energetica può promuovere misure di domotica e di efficienza energetica e offrire servizi di ricarica per veicoli elettrici ai suoi membri.