Dal 2016, il canone TV viene fatturato direttamente dai fornitori di energia elettrica da gennaio a ottobre di ogni anno, in dieci rate mensili.
Chi deve pagare il canone TV?
Ogni persona che possiede un apparecchio televisivo deve pagare il canone TV. Sono considerati apparecchi televisivi anche quelli in grado di ricevere e decodificare direttamente le trasmissioni digitali terrestri e i canali satellitari. Il canone TV è dovuto una sola volta dai componenti di una famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di appartamenti in cui si trovano gli apparecchi televisivi.
Un contratto di fornitura di energia elettrica presume la presenza di un apparecchio televisivo?
Sì, dal 1° gennaio 2016 si presume che i titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per i/le clienti domestici/domestiche residenti dispongano di un apparecchio televisivo, motivo per cui il canone TV viene addebitato sulle bollette elettriche.
Esenzione dal canone TV
Sono esentati dal pagamento del canone TV i/le cittadini/e di età superiore ai 75 anni il cui reddito non superi un certo limite, i/le agenti diplomatici/diplomatiche e il personale militare straniero, nonché le persone che non possiedono un apparecchio televisivo.
Il prerequisito: il cliente ha comunicato per tempo in una dichiarazione sostitutiva di non possedere un apparecchio televisivo nel proprio nucleo familiare. Per ottenere l’esenzione dal canone RAI, tuttavia, nessun componente della famiglia anagrafica può essere titolare di un apparecchio televisivo. La dichiarazione sostitutiva di assenza di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per clienti domestici/domestiche residenti. Le scadenze da rispettare sono le seguenti: dal 1° luglio al 31 gennaio se si richiede l’esenzione dal canone RAI per l’anno successivo o dal 1° febbraio al 30 giugno se si richiede l’esenzione per il secondo semestre dell’anno in corso.
Anche le persone che hanno compiuto 75 anni e il cui reddito (compreso quello del convivente) non supera gli 8.000 euro annui possono richiedere l’esenzione dal canone TV presentando una dichiarazione sostitutiva. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
La dichiarazione deve essere presentata annualmente:
- dal 1° luglio al 31 gennaio, se si richiede l’esenzione dal canone RAI per l’anno successivo (ad esempio, se la dichiarazione viene presentata a novembre 2023, ha effetto per il 2024)
- dal 1° febbraio al 30 giugno, in caso di richiesta di esenzione dal canone RAI per il secondo semestre dell’anno in corso (ad esempio, se la dichiarazione viene presentata a maggio 2024, avrà effetto per il secondo semestre del 2024).
Per maggiori informazioni, visitare il sito dell’Agenzia delle Entrate.